El Instituto del Verbo Encarnado ha difundido esta declaración como respuesta a la decisión adoptada esta semana por la Santa Sede en relación con el Instituto, las Servidoras y la memoria de su fundador, el padre Carlos Buela. Publicamos el texto completo a continuación.
Rifiutiamo assolutamente ogni tipo di abuso
Noi, Superiori Maggiori dell’Istituto del Verbo Incarnato, interpretando il sentimento comune dei membri dell’Istituto, professiamo e assumiamo nella sua interezza la dottrina morale della Chiesa e, di conseguenza, condanniamo e rifiutiamo senza alcuna ambiguità tutte le forme di abuso, abuso sessuale, manipolazione, violenza, molestia o condotta sessuale disordinata, specialmente quando sono compiute da coloro che sono costituiti in autorità e contro persone affidate a loro cura o che si trovano in una situazione di vulnerabilità speciale.
Rifiutiamo inoltre qualsiasi falsificazione, strumentalizzazione o interpretazione distorta dell’amicizia, dell’affetto e delle relazioni personali. La vera amicizia non può basarsi sull’uso dell’altro o sulla disordinata ricerca di sé stessi, ma deve essere fondata sulla carità cristiana, che, come insegna San Paolo, è “il legame della perfezione” (Col 3:14).
Qualsiasi rapporto di amicizia, fiducia, accompagnamento o paternità spirituale deve sempre rispettare la dignità della persona, la castità, la prudenza e i limiti appropriati di ciascuno stato e relazione.
Ripudiamo, quindi, tutti i disturbi sessuali e ogni condotta che violi la dignità e l’integrità della persona, e siamo pienamente pronti a collaborare con la Chiesa di fronte a qualsiasi condotta che costituisca veramente abuso, sempre in conformità con la verità, la giustizia, la legge e le procedure stabilite dalla Chiesa. E lo affermiamo riguardo all’attenzione e alla cura delle vittime di abuso.
Non giudichiamo la colpevolezza o l’innocenza del Fondatore
Non conosciamo le accuse mosse contro il Fondatore nella loro totalità o in tutti i dettagli, né siamo stati e non siamo giudici dei fatti a lui attribuiti. Per questo motivo, non affermiamo la colpevolezza di padre Carlos Buela riguardo agli atti di cui è stato accusato, ma non intendiamo nemmeno dichiararne l’innocenza.
Allo stesso modo, non spetta a noi determinare se i fatti attribuiti costituissero crimini canonici.
Affermiamo che il processo giudiziario penale non ha potuto giungere alla sua conclusione e che la presunzione di innocenza rimane legalmente
Tenendo presente che il procedimento penale non si è concluso a causa della morte dell’imputato, non spetta all’Istituto formulare un giudizio di colpevolezza sul Fondatore né considerare che un processo non giunto alla sua conclusione sia stato legalmente concluso.
Per questo motivo, rispettiamo le conseguenze legali di un processo penale inconcludente e rifiutiamo che il Fondatore possa essere presentato come legalmente condannato in virtù di un processo che non è stato concluso.
Riteniamo inoltre che la diffusione di accuse o conclusioni di colpevolezza riguardo a una persona deceduta debba essere soggetta ai requisiti della legge e, in particolare, al rispetto per la sua buona reputazione.
Infatti, il Dicastero per i Testi Legislativi, in una lettera datata 29 gennaio 2026 (Prot. N. 18838/2026), ha risposto a una domanda sullo stesso caso, affermando che, considerando la morte dell’imputato prima della conclusione del processo giudiziario, la presunzione di innocenza rimane, come dimostrato ed esplicito nel nuovo can. 1321 del CIC.
Ha inoltre sottolineato che non è lecito dare comunicazione pubblica ora di una sentenza che non è stata emessa in giudicata, proprio perché, finché la sentenza non è definitiva, la presunzione di innocenza rimane.
Vedi anche la risposta del Dicastero per i Testi Legislativi, n. 18316/2024, del 5 settembre 2024, sulla buona reputazione del defunto.
Inoltre, può. 1614 stabilisce che “la sentenza deve essere pubblicata il prima possibile, indicando in quali modi può essere contestata; e non produce alcun effetto prima della sua pubblicazione, anche se la parte operativa è stata notificata alle parti, con il permesso del giudice.”
In questo caso, l’imputato non fu nemmeno informato di un dispositivo. È però registrato che il procedimento fu archiviato dal giudice tramite decreto, senza che un dispositivo fosse stato notificato e senza che la sentenza fosse stata redatta in preparazione.
Allo stesso modo, il Supremo Tribunale della Firma Apostolica (Prot. n. 57824/25 CA, Decreto del 29 maggio 2026) si è dichiarato, sospendendo, come illegittimo, l’esecuzione del mandato conferito dal Delegato Pontificio per l’Istituto “Servitori del Signore e della Vergine di Matará”.
Il Delegato Pontificio aveva ordinato la pubblicazione di una nota sul sito web dell’Istituto Pontificio, datata 12 gennaio 2025, che affermava: “Il delegato pontificio è incaricato in modo particolare del rinnovo degli itinerari di formazione, della riforma della legge appropriata, nonché della comunicazione trasparente a tutti i membri riguardo ai crimini commessi dal Fondatore di entrambi gli Istituti, Padre Carlos Buela.”
Pertanto, consideriamo illegittimo comunicare ai membri di entrambi gli Istituti la colpevolezza del Fondatore come fatto legalmente stabilito, e ugualmente illegittimo consideriamo presentare come conclusi o definitivi i risultati di un processo penale che non è giunto alla sua conclusione.
Papa Francesco stesso, inoltre, scrisse una lettera autografa il 16 agosto 2023 a un membro dell’Istituto dicendo che “erano molto preoccupati di conoscere la ‘frase’ finale… ma non c’era nessuna frase. Cose del clericalismo.”
Lo stesso Pontefice espresse esplicitamente il desiderio che, con la morte del Fondatore, il caso venisse chiuso e archiviato e che l’argomento non venisse più discusso.
Riconosciamo e accettiamo le decisioni della Santa Sede
Accettiamo e atteniamo, in spirito di fede, fedeltà e obbedienza religiosa, le disposizioni che la Santa Sede legittimamente adotta nei confronti del Fondatore, della sua memoria e delle conseguenze che ne derivano per tutta la vita dell’Istituto, così come gli obblighi concreti che ci sono legittimamente imposti, anche se personalmente non condividiamo certi giudizi o valutazioni che potrebbero accompagnarli.
Siamo pronti a adempierle non appena ciò sarà compatibile con gli obblighi e i limiti appropriati della virtù e del voto di obbedienza.
Non riconosciamo il Fondatore come un santo, né l’Istituto ha mai mantenuto tale affermazione
Per noi, i “santi”, che veneriamo con il culto della dulia, sono solo coloro che sono stati dichiarati tali dall’autorità legittima della Chiesa.
Il fatto che i membri dell’Istituto abbiano ed esprimano sentimenti personali verso il Fondatore, siano essi favorevoli o sfavorevoli, appartiene alla sfera della coscienza e della libertà personale di ogni religioso, e l’Istituto non può e non può rivendicare di essere il giudice della coscienza dei suoi membri (cfr. can. 630, § 5).
Vogliamo difendere, promuovere e vivere il carisma ricevuto dal Fondatore
Per quanto riguarda l’opera del Fondatore, il bene che ha fatto, e in particolare il patrimonio spirituale, dottrinale, apostolico e formativo che è stato ricevuto e riconosciuto dalla Chiesa – cioè tutto ciò che riguarda la mente e gli scopi del Fondatore (can. 578) in quanto tali – dobbiamo e vogliamo difenderlo, promuoverlo e viverlo.
Non riconosciamo che si possa stabilire una relazione tra la possibile colpa personale del Fondatore in certi eventi e l’autenticità del carisma dell’Istituto.
È necessario distinguere tra la persona del Fondatore, i suoi possibili difetti personali, e il suo carisma fondativo, che la Chiesa ha già discernito, approvato e ricevuto come dono per tutta la Chiesa.
Per questo motivo, riteniamo che ogni giudizio sulla realtà attuale dell’Istituto o sulla fedeltà con cui vive il suo carisma debba essere formulato separatamente, con i propri criteri e attraverso un esame oggettivo dei suoi frutti, della sua vita e della sua missione nella Chiesa.

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